VII LEGISLATURA
41^ Seduta
Mercoledì 19 dicembre 2001

Deliberazione n. 114 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi.

Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 43

Consiglieri presenti 26, assenti 17

…omissis…

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Mangialavori e gli interventi dei Consiglieri Occhiuto e Tripodi Pasquale, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli del progetto di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l’esito – presenti e votanti 26, a favore 26 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Calabria valorizza il ruolo delle Associazioni che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili, per rafforzare presso le Amministrazioni regionali, locali e gli organismi che si occupano istituzionalmente delle problematiche relative alla disabilità nel territorio calabrese, l’esercizio delle funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei disabili.

Art. 2

Nomine

1. Gli enti strumentali della Regione Calabria, in cui operino organismi consultivi, sono obbligati a richiedere all’organo rappresentativo delle Associazioni, che per legge abbiano la tutela e rappresentanza dei disabili, la nomina di un rappresentante per le problematiche inerenti alla disabilità.

Art. 3

Convenzioni

1. Gli enti strumentali della Regione Calabria possono stipulare, con le Associazioni che per legge abbiano la tutela e rappresentanza dei disabili, apposite convenzioni per delegare a queste ultime lo svolgimento di compiti e funzioni non attribuiti dalla legge esclusivamente alla Pubblica Amministrazione.

Art. 4

Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.